Il ricongiungimento familiare è regolato dall’art. 28 e seguenti del Testo Unico sull’Immigrazione, in particolare per i titolari dello status di rifugiato e per coloro che godono della protezione sussidiaria, dall’art.29 bis del D.Lg.vo 286/98

Il primo passaggio da fare è la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare che deve essere inoltrata in modalità telematica dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia in possesso di SPID, corredata della documentazione relativa al possesso dei requisiti circa il reddito e l’alloggio. La domanda può in alternativa essere presentata con il supporto di uno dei patronati del territorio.

Il secondo passaggio è la richiesta di visto: quando si ottiene il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico per l’Immigrazione, i familiari, per i quali è stato richiesto, potranno fare la richiesta del visto di ingresso in Italia all’autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata.

Il terzo passaggio avviene all’arrivo in Italia dei familiari ricongiunti: entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia , devono chiedere un appuntamento per completare la procedura di primo ingresso presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Per quali familiari di cittadini stranieri non comunitari è possibile chiedere il ricongiungimento familiare in Italia?

Il ricongiungimento familiare può essere chiesto per:

  • Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni
  • Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che l’altro genitore abbia prestato il consenso
  • Figli maggiorenni a carico affetti da invalidità totale, quindi non in grado di far fronte alle proprie esigenze di vita
  • Genitori

Quali documenti bisogna presentare?

I documenti da presentare sono:

  1. documenti anagrafici
  2. documentazione per l’alloggio
  3. documentazione per il reddito

Sono documenti che servono per dimostrare Il grado di parentela, la disponibilità di un alloggio idoneo, la disponibilità di un reddito adeguato al mantenimento dei numero di familiari per cui di fa la richiesta.

Sul sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo si trovano gli ELENCHI DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/elenco_documenti_per_il_ricongiungimento.pdf

NOTA BENE

  1. Documentazione relativa all’alloggio: I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.
  2. Documentazione relativa al reddito: al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunamente documentato). I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito. Il richiedente deve avere la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. (nel 21021 l’assegno sociale è di 5963,64 euro). Per i minori di 14 anni è richiesto un reddito minimo pari al doppio dell’assegno sociale annuo.

Attenzione!!

Tutti i documenti richiesti devono essere allegati telematicamente alla domanda, non è possibile integrarli successivamente.

Tutti i documenti devono essere fotocopiati nel seguente modo:

– ogni documento deve essere fotocopiato in tutte le sue parti

– ogni documento deve essere fotocopiato singolarmente (es. su un foglio il permesso, su un foglio il passaporto, su un altro il codice fiscale… mai sullo stesso foglio)

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma e qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Come trovarci

Indirizzo
Via Macerata 24
60128 Ancona (AN)

Contatti
Tel. 071 2410897
Cel. +39 3275639161
Mail: segreteria@associazioneamad.it